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Mercoledì 08 Settembre 2010


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ESENZIONE ICI PRIMA CASA

In  riferimento all'entrata in vigore del Decreto-Legge 27 maggio 2008, n. 93  si precisa quanto segue:

ai sensi dell'art. 1 del suddetto Decreto, a decorrere dall'anno 2008,  è esclusa dall'ICI  l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

Inoltre, ai sensi dell'art.19 del vigente Regolamento Comunale sono  assimilate all'abitazione principale e quindi esenti: 

  1. Le pertinenze destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, iscritte a catasto in categoria C2 (depositi, cantine e simili), C6 (stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse) e  C7 (tettoie chiuse o aperte, soffitte e simili);
  2. Le unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta e collaterale fino al terzo grado, al coniuge ancorchè separato o divorziato, agli affini entro il secondo grado, purchè utilizzate dagli stessi come abitazione principale. Tale agevolazione è attribuita mediante apposita dichiarazione da presentarsi all'Ufficio Tributi del Comune.

Fanno eccezione  quelle di categoria catastale A1, A8, e A9 per le quali  continua  ad applicarsi  la detrazione.

Data: 06/06/2008

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