ESENZIONE ICI PRIMA CASA
In riferimento all'entrata in vigore del Decreto-Legge 27 maggio 2008, n. 93 si precisa quanto segue:
ai sensi dell'art. 1 del suddetto Decreto, a decorrere dall'anno 2008, è esclusa dall'ICI l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
Inoltre, ai sensi dell'art.19 del vigente Regolamento Comunale sono assimilate all'abitazione principale e quindi esenti:
- Le pertinenze destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, iscritte a catasto in categoria C2 (depositi, cantine e simili), C6 (stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse) e C7 (tettoie chiuse o aperte, soffitte e simili);
- Le unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta e collaterale fino al terzo grado, al coniuge ancorchè separato o divorziato, agli affini entro il secondo grado, purchè utilizzate dagli stessi come abitazione principale. Tale agevolazione è attribuita mediante apposita dichiarazione da presentarsi all'Ufficio Tributi del Comune.
Fanno eccezione quelle di categoria catastale A1, A8, e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione.
Data: 06/06/2008

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